1. Dopo l’ordinanza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 12 settembre scorso e la firma da parte del Presidente della Repubblica intervenuta il giorno successivo, il fondo di stabilizzazione permanente può finalmente entrare in vigore.

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio.

Il Parlamento tedesco, prima, e il Governo federale in sede europea, poi, dovranno infatti precisare che le norme del trattato vanno lette così come interpretate dalla corte. Per far ciò, occorrerà predisporre un protocollo da depositare insieme con lo strumento di ratifica presso il Segretariato del Consiglio europeo. Tecnicamente si tratta della apposizione di una riserva. Il che non è affatto poca cosa, come è invece sembrato leggendo le analisi frettolose della stampa italiana.

Il Tribunale costituzionale ha posto in particolare due condizioni:

Primo. Tutte le disposizioni del trattato istitutivo vanno lette nel senso che la Germania non risponderà per più di 190 miliardi. Detto in altri termini, la Germania si impone il limite di non andare mai oltre la quota totale di capitale sottoscritto dalla Repubblica federale stando all’art. 8 § 5 del trattato ESM. In sostanza il Tribunale ha escluso che possano esservi future emissioni delle quote non al valore nominale, come invece sembrava dalla lettura dell’art. 8 § 2.

I giudici hanno altresì escluso che Berlino possa essere obbligata a sobbarcarsi un rischio finanziario superiore, qualora alcuni paesi sottoscrittori non siano in grado di versare le quote di capitale stabilite e tocchi proporzionalmente agli altri stati colmare questo vuoto. Inoltre, nel negare che l’ESM possa essere un veicolo per il finanziamento monetario da parte della BCE, il Tribunale costituzionale federale nega che nel trattato istitutivo del fondo sia prevista in nuce la possibilità di dotare il fondo medesimo di una licenza bancaria. Licenza che, appunto, avrebbe l’effetto di alterare l’esposizione massima della Germania ben oltre i 190 miliardi.

D’altro canto, il Tribunale lascia comunque aperta la porta ad un innalzamento della dotazione, senza che vi sia necessità di dover negoziare un nuovo trattato. La condizione posta dai giudici costituzionali è però che la Germania deve poter disporre comunque di un potere di veto, ossia il rappresentante tedesco nel consiglio dei governatori, previamente autorizzato dal Parlamento, voti favorevolmente.

Secondo. L’obbligo di mantenere riserbo sulla strategia del fondo, insieme con le guarentigie spettanti ai suoi funzionari, non possono tradursi in una compressione del diritto del Bundestag e del Bundesrat ad essere correttamente ed adeguatamente informati circa le operazioni che il fondo intende attuare.

2. Più che di un via libera per l’ESM sembra insomma trattarsi della sua sepoltura. L’auspicio originario era infatti di trasformare l’EFSF in un meccanismo flessibile, dalle risorse potenzialmente illimitate. Pur lasciando aperta una finestrella, il Tribunale costituzionale federale interpreta il trattato istitutivo in maniera statica, rischiando di rendere inutile il ricorso al veicolo da parte dei paesi in crisi.

Senza contare che nel procedimento di merito, che si concluderà con una sentenza definitiva da emanare entro l’anno, il Tribunale deve ancora passare al vaglio l’OMT di Mario Draghi, ossia il programma di acquisto illimitato di bond sul mercato secondario, la cui dichiarazione di incompatibilità con il Grundgesetz rischierebbe di travolgere l’intera Eurozona.*

 

* Il giorno 20 settembre il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha diffuso la dichiarazione interpretativa che sarà adottata ufficialmente in sede europea mercoledì 26 settembre. La riserva, ordinata dal Tribunale Costituzionale federale, è stata accettata da tutti gli Stati parte e dispone quanto segue:

Declaration

The representatives of the parties to the Treaty of 2 February 2012 establishing the European Stability Mechanism ESM, meeting in Brussels on 26 September 2012, agree on the following interpretative declaration:

“Article 8(5) of the Treaty of 2 February 2012 Establishing the European Stability Mechanism limits all payment liabilities of the ESM Members under the Treaty in the sense that no provision of the Treaty may be interpreted as leading to payment obligations higher than the portion of the authorised capital stock corresponding to each ESM Member, as specified in Annex II of the ESM Treaty, without prior agreement of each Member’s representative and due regard to national procedures.
Article 32(5), Article 34 and Article 35(1) of the Treaty do not prevent providing comprehensive information to the national parliaments, as foreseen by national regulation.

The above mentioned elements constitute an essential basis for the consent of the contracting States to be bound by the provisions of the Treaty of 2 February 2012 establishing the European Stability Mechanism.”