La procedura di regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero in violazione degli obblighi dichiarativi (alias voluntary disclosure) sembra essere in procinto di decollare.
I recenti strumenti interpretativi forniti dall’Amministrazione Finanziaria (la Circolare 27/E del 16 luglio 2015 e la Circolare 30/E del 11 agosto 2015), oltre al tanto atteso Decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti con il contribuente (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 agosto e rubricato al numero 128/2015), consentono finalmente di sciogliere la maggior parte dei dubbi e delle criticità che per mesi hanno gravato sulla procedura (si veda a questo proposito l’articolo pubblicato su Lettera Economica l’undici giugno 2015).
Il nuovo decreto, emanato in attuazione della Legge Delega in materia fiscale (legge 23/2014), entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione e, quindi, il 2 settembre 2015.
Le previsioni di maggior rilievo riguarderanno il delicato tema del raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari.
Dall’entrata in vigore del decreto, il raddoppio dei termini opererà solo se la notitia criminis verrà comunicata dall’Amministrazione Finanziaria alla Procura della Repubblica entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento (id est entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).
Con riferimento al passato, la norma prevede un regime transitorio. L’Amministrazione Finanziaria potrà beneficiare del raddoppio dei termini in relazione agli atti specificamente elencati dal legislatore (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero del credito di imposta, inviti all’adesione, processi verbali di constatazione etc.) riferiti ad annualità ordinariamente decadute, anche in assenza di trasmissione della notizia di reato nei termini dettati dalla nuova norma, solo in presenza di una duplice condizione:
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Gli atti impositivi in oggetto dovranno essere notificati/consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015);
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In caso di processi verbali di constatazione e di inviti all’adesione, il successivo atto impositivo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2015.
Alla luce di quanto sopra, si comprendono le ragioni che hanno determinato nelle ultime settimane uno straordinario incremento dei verbali di constatazione, relativi a periodi d’imposta per i quali risultano violazioni penalmente rilevanti con notizia di reato inviata oltre i termini di decadenza ordinari. Con questo escamotage, il Fisco potrà sfruttare il vecchio regime.
La novità normativa avrà, come è evidente, una ricaduta molto rilevante anche sulla voluntary disclosure, arginando in maniera significativa il rischio del raddoppio dei termini di accertamento. Inoltre, a partire dal 2 settembre 2015 rientreranno nel perimetro della procedura anche gli imponibili, le imposte e le ritenute relativi alle attività “per i quali è scaduto il termine per l’accertamento”. Dunque, l’autodenuncia di fatti penalmente rilevanti nell’ambito della procedura, anche anteriori al 2010, non potrà comportare la perseguibilità penale.
Rebus sic stantibus, all’Amministrazione Finanziaria non resta che attendere le istanze e, ai contribuenti che decideranno di aderire alla procedura, non resta che individuare le modalità di detenzione dei patrimoni post voluntary disclosure.
Certamente, in questa fase, il ruolo degli intermediari sarà centrale.
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