«Una mossa inopportuna, una scorreria di agosto che l’Italia si sarebbe potuta evitare». Così Giuseppe Russo, su Mondo Economico , ha criticato con sostanziale buon senso, e con i saggi argomenti dell’economia e della finanza, la decisione del Governo di imporre alla banche una nuova tassa sui profitti realizzati l’anno scorso e quest’anno grazie al margine di interesse.

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È facile prevedere che la nuova norma non avrà vita facile. Sommerso dalle critiche il ministero dell’Economia si è dovuto affrettare a precisare che la tassa sarebbe stata piccola, piccola, quasi impercettibile. E da Forza Italia veniva la promessa che la norma sarebbe stata modificata in Parlamento in sede di approvazione del decreto (ammesso che sulla legge di ratifica non venga posta la questione di fiducia).

È in gioco la fiducia dei cittadini (e degli investitori)

In effetti le critiche al provvedimento appaiono più che fondate a meno di non considerare il Governo come il successore del leggendario Robin Hood. Siamo di fronte, peraltro, a un provvedimento che rischia di avere nei fatti un costo molto maggiore degli scarsi benefici finanziari che si potranno ottenere. È infatti in gioco la credibilità dello Stato di diritto così come la fiducia dei cittadini/risparmiatori e degli investitori interni e internazionali.

Sono molti i valori costituzionali che vengono sostanzialmente intaccati: è in discussione la libertà di iniziativa economica, ma è soprattutto la retroattività del prelievo a far cascare le braccia a chi crede ancora nei principi di legalità. È vero che da un profilo formale la Costituzione vieta esplicitamente la retroattività solo alla legge penale: e infatti l’art. 25 afferma perentoriamente: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

C’era una volta la certezza del diritto

Possiamo considerare una nuova tassa una punizione? Quello che è certo è che le banche hanno attuato lo scorso anno e stanno attuando quest’anno una strategia operativa basata sulle regole in vigore. E quello bancario è un mercato libero in cui agiscono piccoli e grandi istituti e nel quale i clienti/utenti possono muoversi liberamente anche grazie alle norme che, in un’ottica di liberalizzazione, hanno negli anni scorsi facilitato il passaggio dei conti correnti e la trasferibilità o la rinegoziazione dei mutui.

Per utilizzare le parole della Corte costituzionale, la certezza del diritto deve essere annoverata tra i principi regolanti il rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e il cittadino e “non può essere lesa da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti” (Sentenza della Consulta n. 525/2000). «Leges respiciunt futura, non preterita» afferma una delle regole basilari del diritto romano (che, lo ricordiamo, non è quello “de noantri”, ma rappresenta da 2000 anni una delle fonti della civiltà giuridica).

Lo statuto del contribuente: una legge dimenticata

Forse val la pena ricordare una delle leggi più pomposamente approvate e più metodicamente disattese: lo statuto dei diritti del contribuente. Varata nel luglio del 2000 con presidente del Consiglio Giuliano Amato, ministro della Giustizia Piero Fassino e ministro delle Finanze Ottaviano Del Turco, la legge avrebbe dovuto rappresentare una svolta per mettere il Fisco al servizio del contribuente instaurando un sistema di garanzie per creare fiducia e partecipazione.

Questa legge, (impolverata, ma ancora pienamente valida) stabilisce esplicitamente un principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie, cui aggiunge quello secondo cui «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»; e ancora, fra l'altro, si prevede l'obbligo di assegnare termini minimi per i nuovi adempimenti, il divieto di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti, e perfino il divieto di disporre con decreto legge l'istituzione di tributi o la loro estensione ad altri soggetti.

La Consulta: l’irretroattività è un valore di civiltà giuridica

È scritto nella legge così come è scritto nell’art. 11 delle pre-leggi (le disposizioni generali che introducono il Codice civile) che “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Tutto bello, nobile e giusto. Salvo che le sentenze riguardano casi particolari mentre le leggi ordinarie, come lo statuto del contribuente, possono essere tranquillamente derogate da altri provvedimenti legislativi. Come è regolarmente avvenuto e non a caso l’associazione dei commercialisti aveva inutilmente proposto di elevare queste norme al rango costituzionale.

E comunque se è vero, come detto, che la Costituzione limita il divieto di retroattività alla legge penale è altrettanto vero che la Corte costituzionale ha affermato (sentenza 419/200)  che il divieto di irretroattività della legge è un «fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi» e quindi «il legislatore ordinario può  emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti».

Da un profilo strettamente formale, quindi, la legge sui cosiddetti extraprofitti rispetta le regole, ma da un profilo sostanziale costituisce un evidente vulnus nel rapporto tra lo Stato, i cittadini e le imprese.