Con la legge 7 gennaio 2026, n. 1 il Parlamento ha riscritto le regole della responsabilità amministrativa e contabile, intervenendo sulla disciplina posta dalla legge n. 20 del 1994. L’obiettivo dichiarato è chiaro: un’amministrazione che non abbia più paura di decidere. Ma con la finalità di ridurre la cosiddetta burocrazia difensiva si sono toccati anche alcuni interessi economici, che riguardano non solo i funzionari pubblici, ma anche imprese, assicurazioni e lo stesso mercato dei servizi legali.

Il primo intervento riguarda la colpa grave, finora nozione elastica affidata alla giurisprudenza della Corte dei conti. La riforma la tipizza: violazione manifesta di norme di diritto, travisamento del fatto, affermazione o negazione di un fatto smentito dagli atti del procedimento. Sono inoltre esclusi dalla colpa grave i casi in cui il dipendente si sia attenuto a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri di autorità competenti.
Il risultato pratico è una responsabilità più prevedibile, ma anche più rigida: per le imprese che si confrontano quotidianamente con la pubblica amministrazione, funzionari più tutelati possono tradursi in decisioni più rapide, ma anche in minore flessibilità nell’adattare le regole al caso concreto.

Un secondo intervento, di immediato interesse per il mondo economico, riguarda la conciliazione dei contenziosi. Il dirigente dell’ente pubblico che conclude accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, accertamenti con adesione o accordi di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria risponde ora solo per dolo, non più per colpa grave. È un segnale netto: il legislatore vuole incentivare la chiusura delle liti, in generale, e la cooperazione tra fisco e contribuente, in particolare, senza che il funzionario tema di essere chiamato a risponderne personalmente.
Per le imprese, questo significa un canale di composizione delle controversie potenzialmente più agile, anche se il rischio, notato da più commentatori, è che in questi ambiti la responsabilità amministrativa finisca per appiattirsi su quella penale, dove il dolo ha un significato più stringente.

La novità più dirompente riguarda però la quantificazione del danno di cui il dipendente e amministratore pubblico può essere chiamato a rispondere. La legge introduce un potere di riduzione obbligatorio: salvo i casi di dolo o di illecito arricchimento, il giudice contabile deve limitare l’addebito al responsabile a non più del 30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua percepita. Inoltre, nella quantificazione del danno si deve tenere conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione stessa nella causazione del pregiudizio: se l’ente pubblico non si è organizzato correttamente, ne sopporta le conseguenze economiche.
Si tratta di una scelta che attenua la funzione di reintegro del danno erariale e ne accentua la natura sanzionatoria. La pubblica amministrazione, in altre parole, si fa carico di una quota crescente del rischio di cattiva gestione e ciò comporterà una minore effettività del recupero delle risorse pubbliche disperse.

Sul fronte della governance degli enti, la legge introduce una presunzione di buona fede per gli organi politici che deliberano sulla base di atti proposti o vistati dagli uffici tecnici, salvo che vi siano pareri contrari espliciti. La conseguenza è uno spostamento del baricentro della responsabilità verso la dirigenza amministrativa e tecnica. Ciò potrebbe paradossalmente comportare una reazione verso quella burocrazia difensiva che la riforma vuole invece scongiurare.

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È però la novità assicurativa a incidere più direttamente sugli equilibri di mercato. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, dovrà stipulare, prima di assumere l’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali causati per colpa grave. Nei relativi giudizi, l’impresa di assicurazione diventa litisconsorte necessario, cioè parte obbligatoria del processo.
Si tratta di una scelta di sistema che intende dare maggiore effettività al risarcimento del danno erariale, da sempre il vero punto debole di questo tipo di responsabilità. Le somme liquidate dalla Corte dei conti restano sovente sulla carta, oppure sono risarcite con lunghe (e a volte inadempiute) rateizzazioni o pignoramenti di stipendi e pensioni (nel limite, questi ultimi, del quinto). L’assicurazione obbligatoria pare risolvere il problema, ma apre scenari tutti da verificare. Quale sarà il costo dei premi assicurativi (che deve pagarsi il dipendente, non potendo gravare sul bilancio dell’ente pubblico), quali condizioni e franchigie saranno praticate dalle compagnie e soprattutto quale ruolo giocheranno gli assicuratori nella gestione delle liti, considerato che la prassi vede spesso affidare la difesa ad avvocati di fiducia delle stesse assicurazioni? Per il mercato assicurativo si apre un segmento potenzialmente vasto e per l’avvocatura amministrativa e contabile un nuovo interlocutore, con effetti ancora imprevedibili sulle dinamiche processuali e sui costi complessivi del contenzioso.

La Corte dei conti ha più volte fatto sentire la sua voce contraria alla riforma. A tacere di alcuni accenti critici non sempre sorvegliati fatti valere in occasioni pubbliche, in questi primi mesi di applicazione le Sezioni giurisdizionali regionali hanno aperto un significativo fronte di contenzioso costituzionale che oggi conta almeno sei ordinanze di rimessione. La Corte costituzionale è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità del nuovo potere di riduzione obbligatoria del danno al 30%, sulla nuova definizione di colpa grave – che applicata a condotte materiali come quelle sanitarie, rischierebbe di escludere di fatto la responsabilità dei medici e degli infermieri per malpractice. La Consulta si pronuncerà presumibilmente nei primi mesi del 2027.
Fino ad allora imprese, amministrazioni e compagnie assicurative dovranno fare i conti con un quadro normativo ancora sub iudice. A tutto discapito della certezza del diritto.