Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha pubblicato nel mese di ottobre gli orientamenti societari 2023 introducendo una particolare attenzione a “ESG e clausole di sostenibilità”.  In altre parole, il Comitato ha chiarito che devono ritenersi ammissibili, a prescindere dall’assunzione dello status di Società benefit, clausole statutarie che prevedano lo svolgimento di un’attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto, in quanto (anche tenuto conto dell’art. 41 comma 2 della Costituzione) non esiste alcun obbligo normativo per gli amministratori di avere cura solo dell’interesse dei soci alla massimizzazione del profitto.

Le clausole ammesse

Sono quindi ammesse clausole statutarie che prevedano particolari regole etiche o di sostenibilità o impongano (o vietino) linee di condotta, strategie e operazioni nella gestione societaria, anche a discapito del massimo profitto.

E allo stesso modo sono ammissibili clausole che prevedano di:

  • destinare parte (non predeterminata) degli utili alla cura di interessi correlati alla natura dell’attività d’impresa;
  • tenere conto degli interessi degli stakeholder nell’individuazione delle linee di gestione dell’attività d’impresa anche introducendo obblighi di consultazione con gli stessi;
  • avere esperti indipendenti che valutino periodicamente la riuscita ambientale o sociale ad opera degli amministratori e tarare una parte del compenso sui parametri di sostenibilità delle politiche adottate;
  • richiedere requisiti di carattere etico nell’assunzione di partecipazioni sociali da parte della società di riferimento.

Le possibilità

L’approccio sostenibile introdotto con tali clausole dovrà informare di sé l’operato degli amministratori, connotare la gestione societaria, delineare linee strategiche di condotta determinando un bilanciamento tra interesse dei soci e dei soggetti e delle realtà sui quali l’attività sociale ha un impatto. Tali clausole potranno legittimamente ampliare la discrezionalità della gestione degli amministratori e potrebbero determinare anche, nel breve periodo, una riduzione dell’utile conseguito ma purché in un’ottica di “complessiva crescita del valore della società”.

Consigliati per te:

Non è invece consentita la previsione di attività ideali non lucrative che affianchino, seppur in modo non prevalente, quelle economiche. In altre parole, gli statuti di tutte le società non benefit possono prevedere linee di condotta sostenibili ma non attività ulteriori non idonee a produrre profitto.

La prospettiva

In passato ci si è chiesti se una società che volesse sacrificare parte del profitto per il perseguimento di una destinazione ulteriore e differente di beneficio comune e quindi obiettivi e interessi diversi da quelli economici dei soci potesse e/o dovesse inserire a livello statutario la sua vocazione. Alla luce anche dei principi costituzionali ci si era espressi in senso affermativo, ritenendo da parte di alcuni che le società possano compiere atti di beneficio comune a prescindere dalle previsioni statutarie e che l’interpretazione opposta tradirebbe lo scopo della legge di favorire comportamenti socialmente responsabili in tutte le imprese.

L’impostazione degli Orientamenti, là dove testualmente stabiliscono che “Non si ritiene ammissibile, invece, la previsione, tra quelle che costituiscono l’oggetto sociale, di attività ideali che affianchino, seppure in modo non prevalente, quelle economiche” sembrerebbe da un lato confermare la tesi secondo cui solo le società benefit possono rappresentare quel modello societario nel quale sia possibile in statuto avere un oggetto sociale con attività non lucrative e non solo orientamenti strategici che persegue finalità sociali oltre allo scopo di lucro, ma dall’altro sembrerebbe non del tutto in linea con il comma 379 della Legge sulle benefit secondo il quale “Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto”, là dove si ritenga che la legge per finalità di beneficio comune intenda attività dell’oggetto sociale.

Gli strumenti

Di là dalle interpretazioni sull’oggetto sociale, comunque, merita evidenziare che questi orientamenti appaiono molto utili. In particolare dove introducono la possibilità di delineare a livello statutario le linee guida di sostenibilità nella gestione societaria posto che, in mancanza, molti amministratori potrebbero rifiutarsi di applicare principi ESG riducendo il profitto stante il timore di esporsi a censure da parte dei soci. E posto che interessi diversi dal fine di lucro solo dichiarati ma non inseriti nello statuto potrebbero non avere sufficiente valenza coercitiva nei confronti del management (salva forse l’introduzione di codici etici e di autodisciplina), in quanto frutto di una visione illuminata ma non di un vincolo proveniente direttamente dallo statuto.